"L'avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte". Lo ha specificato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 240/2024 pubblicata il 7 novembre sul sito del Codice deontologico decidendo il ricorso presentato da un legale sanzionato dal Cdd di Bologna con la sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.
All'avvocato era stata contestata la violazione "dell'art. 9 CD vigente per essersi reso responsabile di comportamenti lesivi della dignità e del decoro professionale in relazione a fatti per i quali è stato condannato in sede penale e per avere commesso, in concorso ed unità di intenti con il proprio assistito, i reati previsti e puniti degli art. 110, 612 co. 1 e 2 c.p., 7 L. n. 203/1991".
All'esito del dibattimento, il CDD, rilevata la responsabilità disciplinare dell'avvocato per l'addebito a lui ascritto, irrogava la relativa sanzione.