L'articolo 177 comma 1 del Codice civile, sancisce che costituiscono oggetto della comunione, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Il successivo articolo (178 c.c.) regolamenta la comunione de residuo, cioè quella forma di comunione in cui rientrano i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente. I suddetti beni fanno parte della comunione solo se esistenti al momento dello scioglimento di questa (quindi , ad esempio a seguito della separazione personale).
L'articolo 179 del codice civile regolamenta, invece, i beni che rimangono esclusi dalla comunione, e cioè quei beni strettamente personali del coniuge. Sono esclusi dalla comunione:
Se in regime di comunione dei beni, uno dei coniugi acquista delle quote sociali, si potranno inquadrare come esclusivamente personali le quote sociali che siano frutto di acquisto antecedente al matrimonio, e anche quelle che, in vigenza della comunione dei beni, siano state acquisite in virtù di una disposizione testamentaria o di un atto donativo.
Anche qualora nell'acquisto venga menzionato espressamente solo dei due coniugi la titolarità delle quote non ricade nella comunione.
Diversamente dai casi sopra descritti, l'acquisto di quote sociali in regime di comunione dei beni, prefigura un duplice scenario a seconda che sussistano una serie di condizioni:
Per le quote di società a responsabilità limitata parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di poter assimilare queste tipologie di quote ai beni immateriali equiparati, ex articolo 812 del Codice civile, ai beni mobili materiali, e pertanto seguenti la relativa disciplina.
La contitolarità delle quote tra coniugi va in ogni caso tenuta distinta dall'esercizio dei diritti sociali: essi non si estendono ad entrambi i coniugi e restano di competenza esclusivo del coniuge che ha acquistato le quote.
Avv. Prof. Matteo Santini