La normativa contrattuale sul punto, rinvenibile negli art. 9 del CCNL integrativo del 7-4-1999 e nell'art. 106, comma 5 del CCNL 2019-21 comparto sanità, esplicita in modo chiaro ed esaustivo come debba essere applicata e non è mai stata cambiata nella sua struttura originaria, ma solo integrata dal CCNL 2019-21 con l'aggiunta dell'articolo sulla banca delle ore, infatti l'art. 9 CCNL 1999 così recitava "Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Mentre nel successivo ed ultimo contratto, al comma 5 dell'art. 106 si legge "5. ...omissis...L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente:
a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore).
Non sembrano quindi manifestarsi dubbi in merito al fatto che rimane sempre e comunque una libera scelta del lavoratore quella di optare per il pagamento con la modalità prevista all'art. 47, comma 8, ovvero, per il recupero delle ore come riposo compensativo.
La giurisprudenza sul punto
La Corte Territoriale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1642/2024 del 03-12-2024 ha nuovamente ricalcato il decisum di altre corti, ribadendo come non sia possibile interpretare gli articoli succitati in maniera del tutto distorta rispetto al significato letterale della disposizione stessa, la quale, non fa riferimento alcuno al monte ore svolto dal lavoratore, ma solo all'applicazione della norma senza ulteriori specificazioni. Il "casus belli" ineriva le mancate corresponsioni delle differenze retributive ed il relativo pagamento delle somme analiticamente a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo di alcuni dipendenti con qualifica di infermiere professionale che avevano espletato nel tempo turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali.
Chiedevano quindi l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016/18, rubricato come "Riposi settimanali" secondo le ore e gli importi di cui ai relativi conteggi e per i periodi esplicitati in ricorso. La domanda era incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al CCNL comparto sanità del 7 aprile 1999, poi divenuto art. 29 e infine art. 106, comma 5, cit. nell'ultimo CCNL di riferimento, che prevede ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 “il riposo compensativo per le giornate festive lavorate per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale...omissis" e dopo aver chiarito che in ogni caso le indennità previste dall'art. 44 e dell'art. 106, co. 5, sono comunque cumulabili tra loro perché scrive la corte, "appare chiaro, che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo, le due fonti contrattuali possano quindi essere in cumulo tra loro" pone l'accento sulla ratio dell'art. 9, ora 106, co. 5 come argutamente statuito anche dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo la quale, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile quindi con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Nel merito poi, argomentando come anche la Suprema Corte ha più volte sancito il principio secondo il quale per le giornate di lavoro prestate nella festività, queste, danno diritto al riposo compensativo e, solo in via alternativa, al trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, e che il regime dell'orario di lavoro esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle giornate festive, siano essi turnisti o non turnisti quando ricadono nelle settimane in cui ci sia una festività.
Infatti la circostanza che da turno di lavoro, il lavoratore turnista sia costretto alla prestazione lavorativa con modalità continuativa e ciclica e quindi siano obbligati a svolgere il loro turno anche durante le festività, non fa venire meno il diritto a prestare la loro opera negli stessi limiti orari fissati per i lavoratori non turnisti e quindi, a godere come gli altri del riposo compensativo per sopperire la lavoro festivo.
In altre parole, la ratio di tale pronuncia scaturisce dalla circostanza che se è vero che l'attività turnista è stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario e remunerato quindi come attività straordinaria.
Ed invero è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota oraria dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario, ossia, anche a normale orario mensile, tutte le ore svolte durante la festività infrasettimanale devono essere pagate in regime di straordinario festivo al 30 o 50%. Tecnicamente quindi, sebbene la prestazione lavorativa festiva non sia uno straordinario, va però considerata come se lo fosse per il solo fatto che il disagio di dover lavorare in una giornata nella quale chiunque altro è libero di svolgere le proprie attività ludiche in famiglia, il lavoratore turnista è invece costretto a svolgere la sua prestazione lavorativa in base alla turnazione programmata.
Conclusioni
Non vi è dubbio alcuno quindi che il lavoratore adibito ad attività di turno ciclico nelle 24 ore, subisca coattivamente un disagio psico-fisico ed una privazione per dover svolgere a seguito di eterodirezione datoriale, la propria prestazione contrattuale anche nelle giornate nelle quali gli altri lavoratori, anche dello stesso comparto ma non turnisti, sono a casa a riposo godendosi la propria famiglia i propri figli e le festività, un diritto costituzionalmente protetto e garantito per tutti ma con una deroga specifica per tutti quei lavoratori i quali sono sottoposti a regimi orari e turnistici disagevoli.
Ciò ha fatto si che il legislatore comunitario prima e nazionale poi e non da ultimo la Giurisprudenza di merito e di legittimità, si sforzassero nell'immaginare ed ideare una forma di compensazione che riportasse nel giusto equilibrio i rapporti tra due gruppi di lavoratori (appartenenti per altro allo stesso comparto) da una parte, e i doveri di diligenza di questi ultimi verso il proprio datore di lavoro - ex art. 2104 c.c. - dall'altra.
In un caso quindi, attraverso una forma "pseudo-risarcitoria" ancorchè limitata, ossia, attraverso la possibilità per il lavoratore di chiedere un riposo compensativo che potesse per così dire alleviare il disagio della giornata festiva lavorata e nell'altro caso, con una forma di compenso dalla natura squisitamente "indennitaria" attraverso il pagamento della maggiorazione oraria tariffaria secondo i dettami dell'art. 47, co. 8 del CCNL comparto sanità 2019-21.
Per poter quindi tentare di compensare realmente tale disagio l'unica via percorribile dal legislatore era quella di dare la possibilità al lavoratore di scegliere tra le due modalità previste poi nella disposizione contrattuale, ossia, il recupero della festività lavorata, attraverso un riposo aggiuntivo e compensativo della giornata lavorata in aggiunta a quelli canonici coincidenti di norma con la domenica o una remunerazione oraria maggiorata che va da 1/3 fino alla metà rispetto alla paga oraria normalmente esigibile al datore di lavoro.
E' quindi un obbligo per il datore di lavoro lasciare ampia discrezionalità di scelta al lavoratore turnista di esigere una forma o l'altra di compensazione del disagio arrecato e, nel caso dell'opzione per il pagamento, di retribuire le ore con la maggiorazione prevista dal contratto senza ulteriori adempimenti.