"Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell'art. 36 co. 1 cdf, l'avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l'asserita buona fede dell'incolpato". Così il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 270/2024, pubblicata il 27 novembre sul sito del Codice deontologico.