La sentenza n. 3068 del 26 novembre 2024 (sotto allegata) del Tribunale di Genova affronta la questione della responsabilità per danni a terzi nell'ambito di un contratto di appalto, delineando i confini delle responsabilità tra committente e appaltatore.
Gli attori, proprietari di un appartamento, hanno subito infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile sovrastante, di proprietà del convenuto, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Nonostante una precedente procedura di accertamento tecnico preventivo avesse individuato nei lavori del convenuto la causa delle infiltrazioni, questi non ha adottato tempestivamente le misure necessarie per eliminare il problema, causando un aggravamento dei danni.
In generale, l'appaltatore, operando con autonomia organizzativa e gestionale, è responsabile dei danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha escluso la responsabilità del committente salvo in specifiche circostanze.
Il committente può essere ritenuto responsabile nei confronti dei terzi danneggiati in due principali situazioni:
Culpa in eligendo: quando affida i lavori a un'impresa manifestamente inidonea, dimostrando negligenza nella scelta dell'appaltatore.
Ingerenza nei lavori: quando interviene direttamente nelle modalità di esecuzione dei lavori, limitando l'autonomia dell'appaltatore e contribuendo così al verificarsi del danno.
Nel caso specifico, il Tribunale di Genova ha riconosciuto la responsabilità del convenuto, in qualità di committente, per non aver adottato le misure necessarie a prevenire e riparare i danni causati dalle infiltrazioni. La mancata tempestiva eliminazione delle cause delle infiltrazioni ha portato a un aggravamento dei danni subiti dagli attori.