La sentenza n. 30515/2024 (sotto allegata) della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha affrontato una questione centrale riguardante l'esonero dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali. Questo principio, sancito dall'art. 152 disp. att. c.p.c., è stato interpretato e applicato per garantire l'accesso effettivo alla giustizia in materia di diritti costituzionalmente protetti.
La controversia trae origine dalla condanna di una donna al pagamento delle spese processuali nel giudizio promosso presso il Tribunale di Roma per ottenere prestazioni previdenziali. La ricorrente si era opposta al provvedimento ATPO ex art. 445-bis c.p.c., evidenziando di aver dichiarato la propria condizione reddituale per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e condannato la signora alle spese, nonostante fosse stata fornita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il reddito personale inferiore ai limiti di legge.
La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che l'art. 152 disp. att. c.p.c., modificato dal D.L. n. 269/2003, non richiede formalismi eccessivi per ottenere l'esonero dagli oneri processuali.
Rilevanza della dichiarazione redditualeIl dispositivo normativo prevede che nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la parte non può essere condannata al pagamento delle spese processuali se ha dichiarato di possedere un reddito inferiore ai limiti di legge. La dichiarazione deve essere:
Nel caso specifico, la ricorrente aveva prodotto tale dichiarazione sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia nell'opposizione ex art. 445-bis c.p.c., soddisfacendo i requisiti richiesti.
Contrasto tra motivazione e dispositivoLa Cassazione ha inoltre rilevato una discrepanza tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata. Sebbene nella motivazione si facesse riferimento a spese di lite e di CTU, il dispositivo condannava la ricorrente al solo pagamento delle spese processuali. In virtù del principio per cui prevale il dispositivo (Cass. n. 21618/2019), la condanna al pagamento delle spese di CTU risultava priva di effetti.
La Corte ha ribadito che la disciplina dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere applicata in modo da favorire l'effettivo accesso alla tutela giurisdizionale.
In particolare:
La sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, poiché in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha inoltre condannato l'INPS al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in 1.000 euro per compensi professionali e 200 euro per esborsi, con distrazione in favore del difensore antistatario.