Il risarcimento per il danno da vacanza rovinata può essere richiesto all'organizzatore del pacchetto turistico o al venditore che ha commercializzato il pacchetto. L'organizzatore del pacchetto turistico è il soggetto che ha organizzato il viaggio, coordinando tutti i servizi inclusi nel pacchetto turistico (voli, alloggio, trasporti, ecc.) ed è responsabile per l'esecuzione dei servizi in conformità con quanto pattuito. Il venditore del pacchetto è l'agenzia di viaggi o il sito web tramite cui il turista acquista il pacchetto turistico. Anche il venditore è responsabile, in quanto è l'intermediario che ha venduto il pacchetto al consumatore.
L'agenzia di viaggi, in quanto professionista, è tenuta ad esercitare la propria attività professionale con la diligenza richiesta dal servizio di intermediazione svolto, ossia garantendo al turista gli standard di competenza e perizia normalmente richieste nell'esercizio di tale impresa.
Rientra sicuramente nell'ambito della diligenza professionale dell'agenzia di viaggi il garantire al turista i servizi offerti da un tour operator affidabile.
A tale ultimo proposito merita menzione la recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, la numero 45 del 14 gennaio 2025.
In particolare, il Giudice è stato investito della seguente questione: spetta al turista il risarcimento del danno da vacanza rovinata nel caso in cui la vacanza non sia stata goduta a causa del fallimento di un tour operator il cui stato di insolvenza era noto all'agenzia di viaggi proponente il pacchetto turistico"
Il Giudice si è soffermato sulla culpa in eligendo dell'agenzia di viaggi, ossia sulla responsabilità di quest'ultima nella scelta del tour operator che deve eseguire i servizi acquistati dal turista con il pacchetto. Infatti, il venditore di pacchetti turistici, dovrebbe essere diligente nella scelta, facendo ricorso a tour operator affidabili.
Nel caso di specie, l'agenzia di viaggi, pur essendo a conoscenza dello stato di insolvenza del tour operator, aveva deciso di proporre al turista un pacchetto turistico combinato proprio da predetto organizzatore. Il turista, pochi giorni prima della partenza, era stato informato della cancellazione del viaggio poiché il tour operator era stato dichiarato fallito.
Per il Giudice l'agenzia di viaggi non avrebbe dovuto proporre il pacchetto organizzato dal tour operator, poi fallito, in quanto era ben a conoscenza dello stato di insolvenza dello stesso; né può essere giustificativo della scelta di tale organizzatore la circostanza che sia stato lo stesso turista a richiederne i servizi per aver goduto in precedenza in maniera soddisfacente delle attività del soggetto fallito.
La negligenza dell'agenzia di viaggi nello scegliere il tour operator legittima la richiesta risarcitoria del turista, avanzata nei confronti della stessa, per non aver potuto godere del periodo di vacanza a causa della cancellazione del viaggio imputabile ad un fallimento che poteva essere previsto dall'agenzia di viaggi in considerazione del fatto che negli ambienti professionali era noto lo stato d'insolvenza irreversibile del tour operator.
Avv. Luca Vancheri
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