Il 12 gennaio 2025, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha pubblicato il parere n. 59/2024 in risposta a un quesito formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Forlì-Cesena. Il quesito riguardava l'iscrizione nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari, come previsto dall'articolo 19 della legge n. 247/2012.
Il COA di Forlì-Cesena ha chiesto, in particolare, se, per l'iscrizione nell'elenco speciale, sia necessario procedere alla cancellazione dall'Albo ordinario con una successiva nuova iscrizione nell'elenco, oppure se sia possibile effettuare un passaggio diretto senza soluzione di continuità. Il CNF ha chiarito che il passaggio dall'Albo ordinario all'elenco speciale non richiede un formale procedimento di cancellazione e reiscrizione. Trattandosi di un elenco "annesso" all'Albo, il trasferimento può avvenire senza interruzioni, garantendo la continuità dell'iscrizione.
Un ulteriore quesito riguardava la possibilità di iscrivere nell'elenco speciale anche i docenti e ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato. Il CNF ha precisato che, affinché l'iscrizione sia valida, è necessario che il docente o ricercatore sia formalmente inquadrato in ruolo e svolga le sue funzioni in regime di tempo pieno. Pertanto, i ricercatori a tempo determinato che soddisfano questi requisiti possono essere iscritti nell'elenco speciale, mantenendo così l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati durante la durata del loro contratto.
L'articolo 19 della legge n. 247/2012 disciplina le eccezioni alle norme sull'incompatibilità, stabilendo che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università e istituzioni di ricerca pubbliche. In particolare, i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e devono essere iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo ordinario.