L'atto che mi accingo a commentare, diretto alle: Prefetture – UTG, Commissariati di Governo per le Province Trento – Bolzano, alla Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta e per conoscenza al: Gabinetto del Ministro, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Servizio Polizia Stradale, costituisce un vero e proprio Atto di disposizione che il Dicastero emanante trasmette agli Uffici destinatari al fine di "… volersi attenere alle indicazioni fornite dall'Avvocatura Generale in merito ad eventuali gravami, in modo da rappresentare uniformemente le ragioni questo Dicastero".
Nella disposizione succitata, il Min. dell'Interno, in premessa afferma: "Con le recenti pronunce, la n. 10505 del maggio 2024 e le nn. 20492 e 20913 del luglio 2024 la Corte di Cassazione si è espressa al riguardo e ha ritenuto che i termini "approvazione" ed "omologazione" non siano equiparabili, sottolineando come solo l'omologazione renda legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox e richiamando, a tal proposito, proprio il disposto dell'art. 142, comma 6, del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada n.d.r.).
Giova rammentare il contenuto dell'art. 142, comma 6 del C.d.S., il quale recita: "Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
A pag. 6/8 dell'Ordinanza 10505 del 18.04.2024 della Corte di Cassazione, si legge: "L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazioni del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr, da ultimo, Cass. N. 14597/2021).
La suddetta statuizione rientra sia nell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, e che nel vigente ordinamento, vale la regola secondo cui chi esercita un'azione – qual' è ad esempio la contestazione di un illecito amministrativo – ha l'obbligo di dimostrane le ragioni che ne sono a fondamento. Nel caso di violazione ai limiti di velocità su quel determinato tratto di strada, la prova si concretizza nelle "risultanze di apparecchiature debitamente omologate". Ragion per cui, se l'autovelox dovesse risultare sprovvisto di "debita omologazione" ciò finisce per rendere nullo il verbale d'accertamento e di contestazione. In via incidentale è appena il caso di affermare che, allo stato, tutti gli autovelox sono privi della "debita omologazione".
Sempre in relazione all'Ordinanza in questione, la stessa afferma che : "Oltretutto, anche recentemente, e stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice e tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)".
Per altro, lo stesso MIT con nota n.U.008176 dell'11.11.2020 ha affermato "L'equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori".
La Corte di Cassazione, cui il suddetto atto era stato esibito, sempre con riferimento all'ordinanza in parola, ribatte che: "Naturalmente non possono a vere un'influenza sui piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministerlall evocate dal ricorrente, le quail sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fontl primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo".
Tornando all'atto del Ministero dell'Interno, quest'ultimo riferisce di avere chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, in ordine alla sostanziale identità" tra l'approvazione e omologazione delle citate apparecchiature. Quest'ultima, "dopo attenta lettura della documentazione, ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico – amministrative che sono alla base alla base dell'omologazione che dell'approvazione, divergendo queste esclusivamente ai sensi dell'art. 192, commi 2 e 1, del regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada per un dato meramente formale".
La suddetta nota termina con la seguente formulazione: "Nel trasmettere, al riguardo, al fine di assicurare l'omogenea difesa dell'Amministrazione in giudizio, un modello di "memoria" condiviso con il cennato Organo di difesa erariale, con allegato prototipo di decreto di omologazione, si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti Uffici nella delicata materia".
E' appena il caso di osservare come il testo del parere 18.12.2024 dell'Avvocatura Generale dello Stato, in forza del quale il Min. dell'Interno ha diramato agli Enti destinatari l'atto di disposizione all'oggetto generalizzato, non è stato reso pubblico. Per altro il suddetto pare sembra rientrare nella categoria dei pareri "facoltativi": quindi privi del carattere "obbligatorio" e/o "vincolante".
La questione così posta, pone delicati problemi giuridici anche di carattere costituzionale. E' da premettere che, seppur perfettamente plausibile la richiesta di parere ad un Organo Consultivo dello Stato qual è quello dell'Avvocatura Generale dello Stato, pur sempre di parere si tratta: rimanendo intatta la responsabilità degli Organi destinatari del prefato atto di disposizione in ordine alla sua concreta esecuzione.
Tale responsabilità è rafforzata da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, la quale con plurime Ordinanze ha chiaramente declinato la sostanziale differenza tra il provvedimento amministrativo dell' "approvazione" e quello dell' "omologazione" siccome richiesto dalla Legge che, per il principio enunciato nel rango delle fonti del Diritto, non può certo caducare dinnanzi ad una Circolare e men che meno ad un parere, seppur promanante dall'Avvocatura Generale dello Stato, non può incidere sul carattere imperativo di una Legge o altro atto avente forza.
La vigente Costituzione, tra i vari princìpi è ordinata sulla base della separazione dei Poteri: in virtù della quale ogni funzione dello Stato (legislativa, amministrativa e giudiziaria) deve essere esercitata da Organi diversi (Parlamento, Governo, Magistratura), ciascuno dotato di proprio potere di decisione ed esercitato senza interferenze e, comunque, nel pieno rispetto delle relative attribuzioni conferite dall'ordinamento.
La Corte di Cassazione è Organo di giurisdizione di ultima istanza e pertanto decisioni di un Organo del potere esecutivo adottate in contrasto con Ordinanze plurime della Cassazione, conosciute pure come giurisprudenza costante dell'Organo da cui promanano, integrano una vera e propria responsabilità che è fonte di danno risarcibile a carico dell'Amministrazione procedente che, pur a conoscenza dei pronunciamenti costanti, ha comunque agito in difformità al comando di Legge: sul quale il massimo Organo di giurisdizione si è già costantemente espresso in modo motivato e secundum legem.
Rimane, da ultimo, inquietante il fatto che sia pur se a distanza di 32 anni dall'entrata in vigore del C.d.S., ancora il MIT indugi dall'emanare il provvedimento dal quale verrebbero ad originarsi le "omologazioni" previste per Legge: di questo, dall'interlocuzione con l'Avvocatura Generale dello Stato, non vi è menzione.
Cav. Claudio Capozza
Referente Nazionale Metrologia legale del
Comitato Tecnico Scientifico del Centro Tutela Legale e di Migliore Tutela