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Notizie Giuridiche

» Pene sostitutive e limiti di revoca
19/02/2025 - Redazione


La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1025/2025, ha fornito un importante chiarimento in materia di esecuzione penale, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non ha il potere di revocare le pene sostitutive.

Il contesto normativo

Le pene sostitutive, introdotte nell'ordinamento italiano come misura alternativa alla detenzione, comprendono sanzioni come la libertà controllata, il lavoro di pubblica utilità e la semidetenzione. La loro applicazione mira a favorire il reinserimento sociale del condannato e a ridurre l'affollamento carcerario.

La vicenda

Nella vicenda, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia ha revocato l'ordinanza, rigettando la richiesta di un imputato di sostituzione della pena di mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda, già convertita in quella di Euro 6000 di ammenda, di sostituzione della stessa con un periodo di lavori di pubblica utilità.

Il Giudice ha rilevato che l'istanza andava riqualificata ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis Cod. della strada, a causa della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2-bis CdS e che, dunque, andava rigettata la richiesta avanzata a mente dell'art. 20-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto norma generale rispetto a quella speciale di cui all'art. 186 comma 9-bis cit. la quale, per tale natura, deroga alla possibilità di sostituire la pena con lavori socialmente utili, in ragione della maggiore gravità del fatto dovuta all'aver causato un incidente stradale.

Propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo che l'art. 186, comma 9-bis cit. introduce una causa estintiva del reato e che l'art. 20-bis del D.Lgs. n. 150 del 2022 prevede, al n. 3, pene sostitutive di pene detentive brevi, tra cui il lavoro di pubblica utilità.

La norma, da ultimo introdotta con la cd. Riforma Cartabia, è diretta alla conversione delle pene detentive brevi applicate in sede di cognizione, con specifiche esclusioni previste per limiti edittali o se si tratta di reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen.

Tale norma prevede una clausola di riserva che, a parere del ricorrente, non si può ritenere operante nel caso al vaglio, non avendo il legislatore introdotto, per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'incidente, alcuna espressa esclusione oggettiva.

Diversamente, si attuerebbe un trattamento normativo irragionevole perché farebbe discendere da una norma speciale di favore, quella di cui all'art. 186, comma 9-bis cod. strada, un effetto sfavorevole quanto all'impedimento dell'imputato all'accesso alle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis D.Lgs. cit. con particolare riferimento alla sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità.

Il principio sancito dalla Cassazione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.

Va premesso ha affermato la S.C., che, nella specie, la pena sostitutiva era stata applicata ai sensi dell'art. 56-bis della legge n. 689/1981, istituto senz'altro diverso da quella del lavoro sostitutivo di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, previsto in caso di guida in stato di ebbrezza.

Si deve, poi, rilevare che lo stesso legislatore della Legge n. 150 del 2022 ha introdotto con la previsione di cui all'art. 20 bis c.p., una regola generale per la quale le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della citata legge 689/1981 - tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo - fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge.

Pertanto, proseguono gli Ermellini, secondo l'interpretazione offerta nel precedente citato, "il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell'art. 56-bis l. n. 689/1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura, applicata ai sensi dell'art. 54 Dlgs 274/2000 - e per analogia, quindi, dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada - si connota per avere natura di pena principale".

In ogni caso, prescindendo dai rapporti tra i due istituti, si deve riscontrare, con carattere dirimente, "che il provvedimento di sostituzione della pena, emesso nel caso di specie, accede senz'altro a pronuncia definitiva, rispetto al quale la revoca è prevista soltanto per i casi previsti dall'art. 66 della legge n. 689/1981. Orbene, tale provvedimento, pur emesso in forma di ordinanza, ha deciso non su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, bensì su situazione giuridica con carattere di definitività e soggetto a impugnazione, sicché deve ritenersi che esso abbia una natura pari a quella delle sentenze (cfr. Sez. 1, n. 425 del 23-11-2023, dep. 2024, Musacco, Rv. 285554 - 01). Con la conseguenza che, essendosi esaurita con l'emanazione dell'ordinanza la potestà decisoria, è sottratta, immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta, salva la possibilità che la questione venga riproposta sulla base di elementi nuovi, del tutto mancanti nel caso in esame".

Il principio di diritto

La S.C. ha affermato dunque il principio di diritto secondo il quale "il Giudice dell'esecuzione non può, in via generalizzata, revocare, anche in caso di errore, il provvedimento - reso dal giudice della cognizione o in sede esecutiva per effetto della competenza transitoria e surrogatoria di cui all'art. 95 Dlgs. n. 150/2022 - con il quale è stata applicata, ai sensi dell'art. 56-bis della legge n. 689/1981, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, essendo la revoca di questa prevista esclusivamente nei casi di cui all'art. 66 della legge 689/1981, come modificato dal Dlgs. n. 150/2022".

Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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