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Notizie Giuridiche

» Le immissioni intollerabili e la tutela del condomino con gravi patologie
22/02/2025 - Chiara Ruggiero

L'uso di un immobile in condominio deve conformarsi al principio del neminem laedere, evitando di arrecare pregiudizio agli altri condomini. In particolare, l'affittuario di un magazzino non può esercitare la propria attività in modo tale da ledere il diritto di un condomino proprietario a vivere serenamente nella propria abitazione, specialmente se quest'ultimo è affetto da gravi patologie e beneficia della tutela prevista dalla Legge 104/1992.

Il quadro normativo di riferimento

L'art. 844 del codice civile stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, rumore, odori e simili dal fondo vicino, a meno che queste superino la soglia della normale tollerabilità, valutata anche in base alla condizione dei luoghi. Il bilanciamento degli interessi in gioco deve avvenire tenendo conto delle esigenze della produzione e della tutela della salute.
La Legge 104/1992 non attribuisce diritti speciali in materia di immissioni, ma la condizione di salute del condomino può costituire un elemento rilevante nella valutazione dell'intollerabilità del disturbo, inducendo il giudice a concedere provvedimenti urgenti e specifici per la tutela del diritto alla salute.

Strumenti di tutela del condomino leso

Qualora un affittuario di un magazzino arrechi disturbo con immissioni intollerabili, il condomino leso può adottare diverse misure per tutelare il proprio diritto al riposo e alla salute:
• Verifica del regolamento condominiale: Il regolamento potrebbe contenere disposizioni che vietano determinate attività nei locali condominiali, soprattutto se generano rumori eccessivi o altri disturbi incompatibili con la destinazione d'uso dell'edificio.
• Segnalazione all'amministratore di condominio: L'amministratore ha il compito di garantire il rispetto delle norme condominiali e può intervenire formalmente nei confronti dell'affittuario, fino alla convocazione di un'assemblea condominiale per deliberare eventuali provvedimenti.
• Diffida formale: Il condomino può inviare una diffida all'affittuario e al proprietario del magazzino, intimando la cessazione delle immissioni moleste e il rispetto delle normative vigenti.
• Azione legale e intervento delle autorità: Se il disturbo persiste e incide gravemente sulla qualità della vita, il condomino può presentare un esposto alle autorità competenti (Comune, ASL, Polizia Municipale) o avviare un'azione giudiziaria per ottenere la cessazione delle immissioni e il risarcimento del danno subito.

Conclusioni

L'affittuario di un magazzino in condominio deve rispettare le norme sulle immissioni e il diritto degli altri condomini a vivere serenamente nella propria abitazione.
Sebbene la Legge 104/1992 non attribuisca privilegi specifici in materia, la condizione di salute del condomino può essere un elemento aggravante nella valutazione del disturbo subito.
Gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento consentono al condomino di agire con efficacia per la tutela del proprio diritto alla salute e al riposo, anche attraverso provvedimenti urgenti in sede giudiziaria.
[Fonte: www.studiocataldi.it]

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