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Notizie Giuridiche

» La responsabilità per le lesioni subite dall'addetto alla sicurezza
21/02/2025 - Fabio Olivieri

L'ipotesi

Può capitare che l'addetto alla sicurezza - sia esso dipendente "diretto" del proprietario del locale o di un ditta esterna cui sia stata appaltata la security - ecceda i limiti del suo intervento, cagionando lesioni all'avventore del locale.

Poiché non è così facile risalire all'identità dell'addetto, data per ammessa la sua responsabilità personale (colposa/dolosa), è da chiedersi se sia possibile richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprietario del locale.

La norma di riferimento

L'art. 2049 c.c. prevede che "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".
Trattasi di una ipotesi di responsabilità indiretta - più che una responsabilità oggettiva -, responsabilità che trova fondamento nell'esigenza a favore della parte danneggiata, che chi dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività.

Le condizioni:

a) il rapporto di preposizione,

b) la connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal terzo.

a) a) L'ipotesi tipica è quella del lavoratore subordinato; tuttavia il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze.

b) Trattasi di una occasionalità necessaria: il preponente -vale a dire il proprietario del locale-risponde del danno cagionato al terzo anche se il l'addetto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso: neanche l'eventuale comportamento doloso dell'addetto interrompe il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno.

Il caso concreto in Cassazione

Per la Cassazione (ordinanza n. 2851 del 5 febbraio 2025), la necessaria occasionalità non è esclusa neanche laddove la condotta illecita sia stata posta in essere al di fuori del locale in cui l'addetto eserciti le incombenze e neanche qualora vi sia un apprezzabile intervallo temporale dal momento in cui la vittima esca dal locale.

Il proprietario, dunque sarà tenuto a risarcire il danno, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dell'addetto alla sicurezza ovvero nella società cui abbia appaltato il servizio.


[Fonte: www.studiocataldi.it]

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