I reati ostativi, come suggerisce l'aggettivo posto al predetto sostantivo, impediscono che chi sia stato per essi condannato in via definitiva alla pena della reclusione o dell'ergastolo, possa accedere a una misura alternativa alla detenzione in carcere.
Infatti, soventemente si richiede al buon difensore di avvertire l'assistito, quando questi indagato o imputato in un procedimento penale per uno o più reati ostativi, venga poi per essi condannato in via definitiva non potrà usufruire dei seguenti "benefici" accordati ai condannati per i delitti comuni:
La condanna definitiva al tentativo di delitto ostativo
Il tentativo di reato ostativo, benché configurabile (ad esempio, il tentato furto in appartamento ovvero la tentata violenza sessuale) e possibile oggetto di condanna, non viene trattato in sede di esecutività della sentenza al pari del reato ostativo consumato.
Come evitare l'immediato ingresso in carcere
Quando si viene condannati per un reato ostativo, uno dei modi per evitare l'immediato ingresso in carcere in seguito alla condanna definitiva è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena concessa dal giudice per il reato ostativo, quando sussistono le condizioni previste dagli artt. 163 ss. c.p.
Un'altra ipotesi è prevista, ad esempio, per il delitto di furto in appartamento, la condanna definitiva per il quale può impedire l'immediato ingresso in carcere quando il condannato risulti già domiciliato presso una comunità ai sensi dell'art. 89 D.P.R. 309/1990.
L'affidamento terapeutico
Ancorché sia stato condannato per un reato ostativo, il detenuto al quale residui la pena di anni quattro di reclusione può chiedere, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 94 D.P.R. 309/1990, al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio la sottoposizione all'affidamento terapeutico.
Quali sono i reati ostativi
I reati ostativi sono previsti dagli artt. 656, comma 9, c.p.p. e 4-bis o.p. (nel
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Esistono reati ostativi gli uni più "gravi" degli altri"
La risposta è affermativa. Invero, i reati ostativi per i quali è previsto un trattamento penitenziario più severo sono previsti dal comma 1 dell'art. 4-bis o.p. (come, ad esempio, l'obbligo di collaborazione con la giustizia), mentre per altri reati ostativi è prevista la "sola" osservazione scientifica della personalità e del comportamento.
Conclusioni
La presente guida non è affatto esaustiva, bensì soltanto indicativa e affrontante l'argomento per soli cenni.