Il terzo trasportato, viaggiando su uno scooter rubato qualche giorno prima, che era finito contro un muretto a causa della guida spericolata del conducente, rimaneva ferito nell'impatto e, trasferito d'urgenza, subiva l'amputazione del piede. Il Tribunale di Lucca, chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno, con sentenza del 16 gennaio 2025 (sotto allegata), a firma della Dott.ssa Anna Martelli, rigettava la domanda.
Il caso approdato dinanzi al Tribunale, vedeva il passeggero dello scooter cadere rovinosamente a terra, dopo che il guidatore ne aveva perso il controllo a causa della velocità elevata, superiore ai limiti consentiti, finendo per andare contro un muretto. Ricoverato in ospedale, a fronte delle gravi lesioni fisiche riportate nell'incidente, subiva l'amputazione parziale della gamba.
Promuoveva quindi azione di risarcimento danni contro il proprietario del veicolo, l'assicurazione del mezzo, nonchè il Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Regione, sostenendo che il sinistro stradale fosse ascrivibile al proprietario del motociclo Piaggio Beverly, per non aver provveduto con diligenza a porre concretamente in essere tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo apparentemente senza il suo consenso (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino) e perciò di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'asserito furto del proprio motociclo.
Espletate le fasi del giudizio, all'esito della documentazione allegata, il giudice rigettava la domanda ravvisando che il proprietario aveva presentato denuncia di furto presso la Stazione Carabinieri di Lucca in data 24/07/2021 e che il sinistro lamentato era avvenuto successivamente, il 03/08/2021. Denuncia prodotta dall'attore, in cui si dava atto che il motociclo era parcheggiato e chiuso a chiave e munito di blocca sterzo, senza lasciare le chiavi a bordo e da cui era scaturito il procedimento penale, in cui la relazione conclusiva della Polizia Giudiziaria – sempre allegata dall'attore – affermava che il motoveicolo era stato ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, senza conducente, in stato di abbandono, privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione.
Pertanto, tali dati inducevano a ritenere che lo scooter circolasse senza il consenso del proprietario (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino), e che il proprietario avesse perciò adottato un comportamento concreto e idoneo ad impedire e/o comunque ostacolare il furto del suo motoveicolo, nonché, mediante la tempestiva denuncia, ad evitare le possibili conseguenze della circolazione illegale dello stesso. Conseguentemente, viene superata la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 3 c.c. a carico del proprietario del veicolo.
In definitiva, proprio la circostanza che, al momento del sinistro, il motoveicolo fosse privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione faceva ritenere logico e probabile che l'attore fosse consapevole della circolazione illegale dello stesso ovvero potesse esserlo mediante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza.
Parimenti, è stata esclusa la responsabilità dell'Assicurazione, stante la cessazione della copertura assicurativa del ciclomotore a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto e l'annullamento del contratto con rimborso del premio; e nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in considerazione del dettato normativo di cui all'art. 283 del D.l.g.s. n. 209/2005, che, al comma II, stabilisce che "il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose", giacché: i) è pacifico che il soggetto non viaggiava contro la sua volontà a bordo del motoveicolo coinvolto nel sinistro, per sua stessa ammissione negli atti e documenti di causa; ii) è ragionevole ritenere che fosse consapevole o abbia potuto rendersi conto, mediante l'ordinaria diligenza e prudenza, che il suddetto motoveicolo circolasse illegalmente.
Dal totale rigetto della domanda, del valore di oltre 400.000 euro, è discesa la condanna alle spese di lite, in oltre ottomila euro in favore di ciascuna parte convenuta.
Avv. Cristina Malavolta