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Notizie Giuridiche

» Il lavoratore in malattia assente alla visita fiscale
07/03/2025 - Andrea Pedicone

Il dipendente malato

La norma, e la giurisprudenza consolidata, hanno ormai chiarito che il lavoratore in stato di malattia può più o meno fare qualsiasi cosa (finanche un altro lavoro), purché le sue azioni non pregiudichino od anche solo ritardino la guarigione. In quest'ottica non è tanto importante cosa fa il lavoratore ma il rapporto tra ciò che fa in funzione della patologia e del percorso di guarigione, oltre al momento in cui pone in essere determinati comportamenti, potendosi ragionevolmente ritenere che con il trascorrere del periodo di convalescenza potrà compiere sempre più attività.

La visita domiciliare

Per assicurarsi della regolarità del suo comportamento, il lavoratore può essere sottoposto a visita domiciliare sia su richiesta del datore di lavoro sia su iniziativa dell'INPS. Per questa ragione, in determinate fasce orarie della giornata (10-12 e 17-19), egli ha l'obbligo di restare presso il domicilio da lui stesso indicato, al fine di essere reperibile in caso di visita fiscale. Il lavoratore affetto da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, ovvero in situazione di invalidità civile in misura pari o superiore al 67%, è esonerato dalla possibile visita domiciliare. Ma cosa succede se il medico non mi trova in casa"

L'allontanamento

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella necessità di allontanarsi dal proprio domicilio negli orari in cui è tenuto a restarvi, dovrà darne preventiva notizia al datore di lavoro ed all'INPS. Qualora il medico constati l'assenza del lavoratore dal domicilio da questi indicato negli orari imposti dalla legge, il dipendente che si è dovuto allontanare per un evento sopraggiunto e quindi impossibile da comunicare preventivamente, dovrà motivare e documentare le legittime ragioni che lo hanno costretto ad assentarsi (si è recato dal medico curante; stava facendo delle terapie; era in pronto soccorso; ecc.).

Le sanzioni e il rischio licenziamento

Le sanzioni in caso di assenza ingiustificata sono:

  • Perdita dell'indennità di malattia, fino a 10 giorni (in caso di assenza al primo controllo);
  • Decurtazione del 50% dell'indennità di malattia (in caso di assenza al secondo controllo);
  • Perdita totale dell'indennità di malattia (in caso di terza assenza al controllo);
  • Sanzioni disciplinari, che possono comprendere anche il licenziamento per giusta causa.

La Cassazione

È raro, ma può accadere ed è accaduto, che il lavoratore che non sia stato trovato presso il suo domicilio nelle fasce di reperibilità senza valide ragioni sia licenziato (cfr. Cassazione 64/2017).

La Suprema Corte ritiene che la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo, costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei confronti dell'istituto previdenziale sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione. L'allontanamento anche per ragioni legittime non esclude l'obbligo per il lavoratore di comunicare di volta in volta l'assenza per consentire all'azienda di controllare, tramite l'Inps, l'effettività della sua malattia. Del tutto irrilevante è la circostanza che, in un momento successivo alla visita non eseguita per assenza del lavoratore, il medico dell'INPS confermi l'esistenza della malattia diagnosticata e la relativa prognosi. Tale circostanza, infatti, non rileva ai fine dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio.

Andrea Pedicone

Consulente investigativo in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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