L'ordinanza del 31 gennaio scorso emessa dalla Corte di Appello di Roma - Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione internazionale, nell'ambito del giudizio 478/2025 RG - ha disposto un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sospendendo così il procedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il centro di Gjader effettuato dal Questore di Roma ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 142/2015.
La decisione si aggiunge, così, ai rinvii già pendenti presso la Corte europea in materia di "paesi sicuri", su cui si era di recente espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 34898/2024 del 30.12.2024.
La S.C., chiamata a pronunciarsi sul decreto emesso dal Tribunale di Roma, del 18 ottobre che non aveva convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania di un cittadino egiziano, nel dare atto che numerosi giudici di merito si sono rivolti alla CdG mettendo in dubbio la possibilità di qualificare un paese di origine come sicuro là dove siano presenti esenzioni per categorie soggettive (Tribunale Firenze con decreti del 4 giugno 2024; Tribunale Bologna con decreto del 29 ottobre 2024; Tribunale Roma con decreto del 4 e del 5 novembre; Tribunale Palermo, del 6 novembre; Tribunale Roma, con 7 rinvii del 13 novembre), ha sancito che, poichè dalla sentenza della CdG del 4 ottobre 2024 non sembrerebbe trarsi alcun automatismo tra l'indicazione, nella scheda-paese, di una categoria di persone insicura e la complessiva designazione di sicurezza dell'intero paese, se da un lato, la valutazione di "paese sicuro" spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, dall'altro, il giudice, quale garante, nell'esame del singolo caso e dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, è chiamato a riscontrare la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Oggetto della causa approdata in Corte d'appello – a seguito della modifica della competenza dal Tribunale alla CdA, prevista dal cd. 'decreto flussi", D.L. n. 145/2024 in vigore dal 10 gennaio 2025 che ha "superato" il vaglio di "legittimità" con la sentenza n. 2967/2025 della Cassazione – riguarda un cittadino del Bangladesh, trattenuto presso il centro di Gjader (in attuazione del Protocollo tra l'ltalia e l'Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, ratificato con L. n° 14/2024) che ha manifestato, in data 28.01.2025, l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale.
Sulla scorta che "il racconto del recente vissuto del richiedente in Libia ha suscitato dubbi in ordine alla possibile vulnerabilità quale "persone(a) … vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali" e che il Bangladesh risulta inserito nell'elenco dei Paesi sicuri di cui al D.L. n. 158/2024 convertito in legge n. 187/2024, la decisione richiama la sentenza del 4 ottobre 2024 nella causa C-406/22 dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella parte in cui i) un Paese terzo non può essere designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, e che ii) è specifico dovere del giudice di verificare d'ufficio, mediante reperimento ed esame delle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, le violazioni delle condizioni sostanziali per la designazione di un paese come sicuro, e, dato atto dei contrasti interpretativi manifestatisi nell'ordinamento italiano, formula un proprio rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Richiamati i precedenti giurisprudenziali sopra menzionati, la Corte ritiene di non potersi esimere dal dovere proporre un nuovo ed autonomo rinvio sulla questione se il diritto Unitario consenta o meno di designare un paese sicuro quando le condizioni sostanziali per la sua designazione non sono soddisfatte per alcune categorie di persone.
Viene quindi affrontato un lungo exursus normativo di fonti sovranazionali (quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le Direttive 2013/33/UE e 32/UE, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, n° 2024/1348/UE) e nazionali (a partire dalla Carta Costituzionale e il D. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nonché i recenti provvedimenti di cui al D. lgs.18 agosto 2015, n° 142, il Protocollo in questione e la relativa legge di attuazione n. 14/2024, e da ultimo il D.L. 158/2024 sui paesi sicuri), alla luce del quale la Corte si interroga sul caso del trasporto e trattenimento del richiedente asilo in Albania, il cui presupposto essenziale per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera è la provenienza da un Paese di origine designato sicuro, e verificare, quindi, se nella specie ricorrano o meno i presupposti legali della scelta operata dall'Autorità di disporre il trattenimento del richiedente, motivata in ragione della designazione del paese di origine del richiedente asilo, il Bangladesh, poiché, se non sussistono le condizioni per poterlo ritenere "paese sicuro," non poteva neppure disporsi la procedura accelerata e il trattenimento del soggetto.
Da queste premesse, la Corte prosegue affermando che il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto legge n. 158/2024 a individuare i "Paesi Sicuri", senza allegazione delle schede paese, in luogo del precedente decreto interministeriale. Aggiornato così l'elenco, il Legislatore si è premurato di prevedere che, soltanto per il futuro, il Governo ne illustrerà le ragioni in una relazione sulla condizione dei singoli paesi. Il dato a cui fare riferimento sarà, quindi, l'analisi delle informazioni qualificate rese disponibili e utilizzate per il precedente decreto interministeriale del 7 maggio 2024. Ebbene - continua l'ordinanza - dalle fonti ministeriali risulta che le condizioni di sicurezza del Bangladesh non sono rispettate per tutte le categorie di persone. In particolare, nelle schede utilizzate per formare l'elenco dei paesi di origine sicuri, vi è il paragrafo rubricato "Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone", in cui sono indicate, per taluni paesi, alcune categorie di persone per le quali le condizioni di sicurezza non sussistono, e nella scheda utilizzata per il Bangladesh, si ritengono necessarie eccezioni per gli appartenenti alla comunità LGBTQI+, le vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, le minoranze etniche e religiose, le persone accusate di crimini di natura politica e per i condannati a morte.
Pertanto, senza dire per quale motivo e su quali ragioni il soggetto sarebbe dovuto rientrare in una di tale "categorie", subendo in Bangladesh un trattamento discriminatorio e pericoloso, la questione che la Corte d'Appello intende sottoporre alla Corte di Giustizia è se il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo sia definito di origine sicuro qualora vi siano una o più categorie di persone per le quali non siano soddisfatte le condizioni sostanziali di tale designazione, ritenendo che il diritto unitario non consenta di designare sicuro un paese con esclusione di categorie – e a maggior ragione di dichiararlo sicuro per intero quando risulti che per alcune categorie di persone non lo sia – con considerazioni analoghe a quelle già espresse nella pronuncia del 4 ottobre 2024, sentenza pregiudiziale avente efficacia erga omnes.
A parere della Corte, è opportuno formulare richiesta di applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell'art. 105 oppure d'urgenza ai sensi dell'art. 107 del regolamento di procedura, tenuto conto che la controversia concerne questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che non tollerano il protrarsi degli effetti del contrasto interpretativo in essere, pena il prodursi di danni gravi e irreparabili. Ciò in considerazione della possibile compromissione e lesione, qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario, sia dei diritti dei richiedenti asilo, sia dei principi di efficacia e di efficienza che debbono informare l'azione dell'Amministrazione.
Alla luce di tali approdi ermeneutici, il giudizio viene sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia; e, poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida, viene altresì disposta la liberazione del trattenuto.
La Corte Europea, pertanto, oltre ai quesiti formulati dai Tribunale di merito, dovrà pronunciarsi sull'ulteriore rinvio pregiudiziale sopra sollevato.